Bentornato Carlo Parlanti
Il calvario di Carlo Parlanti sta per finire. Il manager informatico di 47 anni di Montecatini, detenuto dal luglio 2004 per una falsa accusa di stupro, il 9 febbraio verrà rimesso in libertà e familiari e amici sperano di vederlo tornare in Italia con un volo proveniente dagli Stati Uniti. Uno dei tanti finiti in carcere innocenti, anche in Italia, per effetto della regressione della civiltà giuridica che per questo tipo di reati ha visto, in tanti casi, consolidarsi una modalità di indagine basata su gravissimi pregiudizi sessisti, antimaschili e antipaterni e una giurisprudenza che prevede l’inversione del principio dell’onere della prova. Facessero pagare i danni civili agli inquirenti, ai magistrati, agli avvocati e ai consulenti dei tribunali i cui “giustiziati” in questo modo sono stati poi riconosciuti innocenti, i centri Caritas sarebbero affollati non solo di maschi e padri rovinati.
Cesare
















Per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova nella legislazione italiana hai dei riferimenti precisi?
Comment by Claudio — February 14, 2012 @ 9:06 am
Il processo Parlanti viene citato appunto perchè è l’esempio di tutte le condanne basate sull’inversione dell’onere della prova: è nella giurisprudenza e non nei codici che si è determinata questa deroga dai principi costitutivi del diritto. La differenza che c’è tra Costituizion teorica e Costituzione reale.
Comment by Administrator — February 16, 2012 @ 9:22 am
La deposizione della “vittima” e’ prova!
“In tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, “http://www.altalex.com/index.php?idu=16154&cmd5=5279f21fd7b8d865396d024c51cdf3d5&idnot=48090
Considerazioni sulla testimonianza resa dalla parte offesa costituitasi parte civile
La pronuncia della Corte Costituzionale.
In data 23 febbraio 2004, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art.497 comma 2 c.p.p..
Con l’ordinanza n.82/2004, la Corte ha respinto il ricorso sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con il quale si denunciava la violazione dei predetti articoli costituzionali in quanto nell’art.497 comma 2 c.p.p., non si prevedeva il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituita come parte civile, con la conseguenza di sottoporla, nonostante sia interessata all’esito del giudizio, all’obbligo di dire la verità e di prestare “giuramento”, così consentendo “di fatto, che la prova della colpevolezza dell’imputato si basi esclusivamente o quasi esclusivamente sulle sue dichiarazioni”……………………
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7197
Comment by Cassiodoro — February 27, 2012 @ 7:24 am